Disegno legge

DISEGNO DI LEGGE
Istituzione della figura professionale
dell’Operatore Shiatsu

d’iniziativa della senatrice Laura Allegrini (PdL)

articolo 1
(Finalità)

1.
Nell’ambito delle attività di promozione e di conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, è istituita la figura professionale di “operatore shiatsu”.

2.
Ai fini della presente legge, s’intende per “shiatsu” la tecnica manuale autonoma non invasiva, di origine estremo-orientale, basata principalmente sulla pressione eseguita con i pollici, le dita, i palmi delle mani, i gomiti, le ginocchia o i piedi.

articolo 2
(Profilo professionale)

1.
L’operatore professionale shiatsu opera allo scopo di preservare lo stato di salute della persona e di attivare la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali attraverso precise tecniche di pressione su zone e su punti specifici, effettuate nei modi di cui al comma 2 dell’articolo 1, modulate in modo ritmico o mantenute costanti, a seconda degli stili utilizzati, nonché stiramenti e manovre di mobilizzazione attiva e passiva. I comprovati effetti benéfici di tale disciplina devono essere intesi come risultato di un sistema relazionale complesso, non sovrapponibile o sostituibile ad alcuna terapia scientifica erogata attraverso il Sistema Sanitario nazionale.

articolo 3
(Elenchi professionali)

1.
Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli elenchi professionali degli Operatori Shiatsu.

2.
Possono iscriversi agli elenchi professionali di cui al comma 1 del presente articolo gli operatori che hanno conseguito il diploma professionale di formazione rilasciato dagli istituti pubblici e privati accreditati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera g).

3.
Le iscrizioni agli elenchi professionali di cui al comma 1 sono obbligatorie per l’esercizio della professione di operatore shiatsu;

4.
Agli iscritti agli elenchi professionali di cui al comma 1 si applica l’articolo 622 del Codice Penale.

articolo 4
(Commissione per la professione e la formazione shiatsu)

1.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, è istituita presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione per la professione e la formazione shiatsu, di seguito denominata “Commissione”, con il compito di definire, entro dodici mesi, gli specifici ambiti operativi e formativi e la delimitazione del relativo campo di intervento della professione shiatsu esercitata da Operatori Professionali.

2.
La Commissione definisce:
a) i principi generali per la definizione del codice deontologico della professione shiatsu;
b) i criteri generali per l’adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di formazione per operatore shiatsu;
c) il profilo professionale dell’operatore shiatsu;
d) i criteri e i gradi della formazione nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di formazione di cui alla lettera b). La durata dei corsi di formazione nella professione di operatore shiatsu non deve comunque essere inferiore a due anni e a 1200 (milleduecento) ore complessive. Il Diploma di formazione deve essere rilasciato solo al termine dell’iter completo di formazione.
e) i criteri di accreditamento per la formazione dei docenti e dei direttori didattici;
f) le disposizioni per la tenuta di un Registri dei docenti;
g) i criteri per l’accreditamento degli istituti di formazione pubblici e privati;
h) i criteri e le modalità per il riconoscimento dei titoli acquisiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente Legge.

3.
La Commissione, inoltre:
a) esprime parere vincolante per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti ai fini dell’esercizio della professione di Operatore shiatsu;
b) promuove, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, l’adozione dei criteri individuati, ai sensi del comma 2, allo scopo di favorire e di omogeneizzare la formazione e la professione shiatsu nelle singole Regioni;

articolo 5
(Composizione della Commissione)

1.
La Commissione è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di intesa con il Ministro della Salute:
a) un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con funzione di Presidente;
b) un rappresentante del Ministero della Salute;
c) tre rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
d) un rappresentante designato dal Tribunale per i diritti del malato;
e) un rappresentante designato dalle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, iscritte nell’elenco previsto dall’articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
f) sette rappresentanti designati di intesa su indicazione delle società e delle associazioni di riferimento della disciplina shiatsu;

2.
L’attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un Regolamento interno approvato dalla Commissione stessa;

3.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che vi provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio esistenti.

articolo 6
(Norme transitorie)

1.
Sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Commissione ai sensi della lettera h) del comma 2 dell’articolo 4, si procede al riconoscimento dei titoli di studio e degli attestati di formazione acquisiti dal candidato precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente Legge ovvero, in assenza di tali titoli o di attestati, previa valutazione dell’attività professionale del candidato che deve essere stata svolta continuativamente da almeno cinque anni.